Il Tribunale di Napoli, con una recentissima decisione, ha stabilito che le somme richieste da Asmel per servizi di committenza svolti per la gestione della procedura di gara non sono dovute dall’aggiudicataria.
La lex specialis aveva prescritto, a pena di esclusione, la sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo ai fini della partecipazione, con impegno a corrispondere ad Asmel Consortile S.c.a.r.l., in ipotesi di aggiudica, il corrispettivo dei servizi nella misura pari all’1% del valore dell’appalto.
Il giudice ordinario, tuttavia, aderendo alla tesi dello Studio, ha chiarito che ‘’tale onere economico non è previsto da alcuna disposizione del d.lgs n. 50/2016 né da altra disposizione normativa e risulta addirittura vietato dall’art. 41 comma 2 bis, del d.lgs n 50/2016, considerato che l’attività di committenza ausiliaria prestata dalla Asmel consortile in favore dalla Stazione appaltante si incentra principalmente, come rilevabile dalla documentazione di gara, sulla gestione della piattaforma telematica messa a disposizione per lo svolgimento della gara’’, traducendosi in un ‘’trasferimento del costo dei servizi di committenza ausiliari fruiti della Stazione appaltante, unica richiedente e unica beneficiaria di tali servizi, senza alcun vantaggio né diretto né indiretto per i medesimi concorrenti o per l’aggiudicatario e senza che ne sia certa la possibilità di traslazione sull’Amministrazione’’.
La clausola controversa, conclude il giudice, risulta ‘’lesiva del principio di concorrenza in quanto include nella base d’asta un costo incomprimibile, induce i partecipanti ad incorporare il previsto corrispettivo nell’offerta presentata (con possibili comportamenti opportunistici) e limita la possibilità di formulare liberamente l’offerta.’’
La pronuncia è di particolare rilevanza perché esclude, in carenza di una espressa disposizione normativa, la possibilità di ribaltare sull’impresa aggiudicataria il corrispettivo per i servizi di committenza di ASMEL che, dunque, restano a carico della Stazione Appaltante.