ILLEGITTIMA L’ESCLUSIONE AUTOMATICA NELLA PROCEDURA DELLE ASTE TELEMATICHE: LA SUPREMAZIA DEL DIRITTO SULL’INFORMATICA

Non pochi problemi vengono riscontrati nell’utilizzo della procedura delle aste telematiche, in particolar modo nella fase di preparazione della “Busta Offerta Telematica” e nella successiva trasmissione, momento in cui può verificarsi un’esclusione automatica del pacchetto offerta per mere anomalie tecniche.

In materia, lo Studio Legale FL&Partners, all’esito del ricorso ex art. 591 ter c.p.c ha consentito alla Società, sua assistita, il diritto a partecipare nuovamente alla vendita senza incanto ex art. 570 e ss. c.p.c. con modalità telematica “asincrona” dopo l’esclusione intervenuta nella fase di proposizione/invio dell’offerta.

Nello specifico, l’esclusione interveniva a causa dell’apposizione di una doppia firma digitale, sul pacchetto dell’offerta con file formato  .p7m, oltre che sul file . xml dell’offerta integrale, di talché la “Busta Offerta Telematica” veniva rifiutata automaticamente dal sistema PVP Giustizia e non trasmessa al Professionista Delegato il girono delle vendite.

Il Tribunale Ordinario di Salerno, sez. Esecuzione Immobiliare, con Ordinanza del 21.06.2021, condividendo pienamente le difese della ricorrente, ha affermato che l’esclusione automatica della busta contenente l’offerta telematica ad opera del portale ministeriale delle aste telematiche è illegittima in quanto contraria alle norme primarie e secondarie rilevanti in materia.

In primis, il Giudice dell’esecuzione ha ribadito l’esclusività della competenza del Giudice dell’esecuzione e del professionista Delegato in ordine alla valutazione di ammissibilità dell’offerta, ai sensi degli artt. 572 e 591 bis c.p.c., e dell’art. 18 del D.M.  32 del 2015, così statuendo: “L’art. 572, comma primo, c.p.c. riserva al Giudice dell’esecuzione la competenza delibativa sulle offerte pervenute, competenza che il successivo art. 591-bis, comma due, n. 3 riconosce altresì al professionista eventualmente delegato per le operazioni di vendita.  Quindi l’unico soggetto deputato ad una valutazione di “ammissibilità” dell’offerta resta il giudice od il professionista delegato, ragion per cui non è possibile consentire alcuno “rifiuto” preventivo ed automatico della stessa a cura dell’infrastruttura tecnica del PVP Giustizia. Infatti, anche l’art. 18 del D.M. n. 32 del 2015 stabilisce che la verifica relativa alla regolarità delle offerte sia compiuta dal giudice o dal referente della procedura (ovverosia, il professionista delegato): ciò inevitabilmente postula che tutte le offerte siano trasmesse dal sistema del PVT Giustizia al gestore della vendita, atteso che solo in tal modo è possibile eseguire il controllo sulle stesse.”

In secondo luogo, il Giudice, pronunciandosi sulla natura del vizio rilevato per la doppia sottoscrizione della “Busta Offerta Telematica” e sull’eventuale legittimità dell’esclusione data da una presunta alterazione del pacchetto offerta, ha così disposto: “L’art. 571, comma terzo, del codice di rito individua le ipotesi di inefficacia dell’offerta attraverso un elenco che la pressoché unanime dottrina considera tassativo, ragion per cui ulteriori ipotesi di inammissibilità dell’offerta potranno essere individuate soltanto laddove dalla sua lettura non sia possibile, con certezza, identificare l’offerente o il bene per il quale sia formula l’offerta, conoscere il prezzo proposto. Dalla documentazione acquisita emerge che il rifiuto/rigetto ha avuto luogo non già in ragione della mancanza od invalidità della sottoscrizione digitale del pacchetto dell’offerta, bensì – a ben vedere perché quel pacchetto è stato firmato (non una, bensì) due volte. Quindi non è in discussione la validità o meno della sottoscrizione digitale, bensì- cosa ben diversa- la pretesa “alterazione” del file dell’offerta in esame. Deve ritenersi preminente l’interesse all’integrità dell’offerta telematica, ciò che costituisce, a ben vedere, una conseguenza di quel principio di sicurezza al quale l’art. 161-ter disp. att. c.p.c, ma nel caso di specie non sono emerse ragioni per le quali la duplice sottoscrizione digitale del pacchetto offerta incida negativamente sull’integrità dell’offerta medesima. Deve infatti rilevarsi come, da un lato, le specifiche tecniche emanate ai sensi dell’art. 26 del D.M. n. 32 del 2015 nulla prevedono esplicitamentein proposito, né le risposte concretamente fornite dalla D.G.S.I.A. chiariscono le ragioni per le quali l’offerta possa dirsi oggettivamente “alterata” in conseguenza della nuova sottoscrizione del relativo file. Nemmeno risulta essere stata materialmente impedita la decriptazione dell’offerta medesima a cura del Ministero.”

Per tali motivi, il Tribunale di Salerno, facendo luce sui tecnicismi informatici delle procedure d’asta telematiche e sull’inderogabilità dei principi di diritto, ha condiviso in toto le ragioni difensive dello Studio Legale FL&Partners, e, quindi, ha accolto il reclamo ex art. 591 ter c.p.c., disponendo la decriptazione dell’offerta della Società illegittimamente pretermessa, con rinnovazione della procedura di gara.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *